Etichette degli imballaggi, a gennaio cambia tutto: il motivo

Il 2023 sarà un anno ricco di novità. Tra queste il cambio delle etichette degli imballagi che darà il via a una vera rivoluzione

gennaio 2023 nuove etichette
Banco frigo – Pixabay – OrizzontEnergia.it

PER TUTTI GLI ALTRI AGGIORNAMENTI SEGUICI SU INSTAGRAM 

Dal primo gennaio 2023 sarà obbligatorio etichettare gli imballaggi in modo ecologico, e da quella data non sarà più possibile commercializzare quelli privi di tale etichettatura. Tuttavia, gli imballaggi già presenti sul mercato o dotati di etichettatura ecologica alla data del 1° gennaio 2023 potranno essere venduti fino a esaurimento delle scorte. Questa scadenza è stata raggiunta attraverso una serie di proroghe che sono state emanate a partire dal 2020, l’ultima delle quali scade il 31 dicembre 2021 (articolo 11, comma 1, Dl 228/2021).

L’obbligo di etichettare gli imballaggi in modo ecologico è previsto dall’articolo 219, comma 5, del Dlgs 152/2006 (noto come “Codice ambientale”) e la mancata osservanza di tale obbligo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 5mila a 25mila euro, come stabilito dall’articolo 261, comma 3 del medesimo testo. La normativa è completata dal Dm Ambiente 360/2022, che abroga il Dm 114/2022 e si è reso necessario a causa degli impatti significativi che l’entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura ecologica degli imballaggi potrebbe avere sugli aspetti organizzativi, gestionali e economico-finanziari sia dell’industria che del commercio, a causa delle severe sanzioni previste.

Le etichette cambiano così

cosa sarà riportato sulle nuove etichette
Pasta – Pixabay – OrizzontEnergia.it

Le applicazioni dell’etichettatura ecologica degli imballaggi sono molto diverse a seconda del settore in cui vengono utilizzati. Pertanto, i produttori sono tenuti a indicare su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) la codifica alfa-numerica prevista dalla decisione 97/129/CE (ad esempio, Alu 41 per l’alluminio). Il Dm 360/2022 fornisce linee guida specifiche per aiutare le imprese a soddisfare i nuovi obblighi di etichettatura e a facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché a fornire informazioni corrette ai consumatori sulla loro destinazione finale.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Caccia deregulation, l’ultimo attacco a biodiversità e natura: il punto di non ritorno

In particolare, gli imballaggi destinati ai consumatori devono anche contenere indicazioni per aiutare i consumatori a fare la raccolta differenziata. Il decreto chiarisce anche che il richiamo generico alle norme Uni “implica che, se si desidera comunicare determinati contenuti nell’etichettatura ambientale, debbano essere adottate le norme Uni pertinenti”.

Le informazioni sulla destinazione finale degli imballaggi “sono quelle che comunicano la corretta gestione degli imballaggi a fine vita (ad esempio ‘Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune’)“. Secondo le linee guida, le informazioni sulla destinazione finale possono anche essere rese disponibili attraverso canali digitali, come app, codici QR o siti web, oltre che fisicamente sull’imballaggio stesso. Inoltre, ogni etichetta ha un colore specifico: blu per la carta, marrone per l’organico, giallo per la plastica, turchese per i metalli, verde per il vetro e grigio per i rifiuti non riciclabili.

Cosa sarà riportato sull’etichetta

Per identificare e classificare gli imballaggi, i produttori devono indicare sia i materiali di imballaggio utilizzati sia gli eventuali obblighi di marcatura aggiuntivi previsti per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile (articolo 182-ter, comma 6, lettera b, Dlgs 152/2006). Questi imballaggi, opportunamente etichettati, possono essere raccolti e riciclati insieme ai rifiuti organici.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Veicoli inquinanti, non potranno più circolare ma spuntano i 9mila euro di incentivi

Tuttavia, secondo la risposta del Ministero dell’11 novembre 2022 a un’interpellanza di Confindustria, queste regole non si applicano agli imballaggi per farmaci per uso umano e veterinario, per dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro, almeno “fino all’adozione del decreto” previsto dall’articolo 219, comma 4, “che fornirà una disciplina specifica per questi prodotti“.